Le mamme che rientrano al lavoro possono godere di un esonero contributivo.
Lo stabilisce la Circolare 102 del 19 settembre emanata dall’INPS che elenca anche i requisiti e le disposizioni per richiederlo.
Che cosa prevede l’esonero contributivo?
Si tratta di una misura prevista dalla legge di Bilancio e che vale soltanto per le dipendenti del settore privato.
Possono goderne per un anno solare le mamme che rientrano al lavoro entro il 31 dicembre.
Si applica sia ai rapporti di lavoro in essere sia a quelli che si instaureranno, purché circoscritti a 12 mensilità.
La contribuzione sociale è paritetica. È pagata quindi sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.
Il taglio del 50% è applicabile soltanto alla quota parte pagata dalla lavoratrice e questo è sufficiente a non fare rientrare questo esonero sotto l’egida degli aiuti di Stato.
Nel contempo, non dando benefici diretti ai datori di lavoro, non necessita neppure del documento unico di regolarità contributiva.
Allo stesso modo, specifica l’Inps, non si tratta di un’agevolazione che può essere inserita negli incentivi alle assunzioni previsti nel decreto legislativo 150/2015. In ogni caso è cumulabile con altri esoneri previsti relativamente alle contribuzioni versate dai datori di lavoro.
Come si richiede l’esonero
Il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta all’Inps.
Per farlo deve accedere alla funzione Contatti del Cassetto previdenziale, scegliendo il campo “Esonero art. 1 c. 137 L234/2021” nella voce Assunzioni agevolate e sgravi.
Da qui occorre poi richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione OU e, stando alla norma, si tratta di una richiesta che va fatta prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al periodo a partire dal quale la lavoratrice intende usufruire dell’esonero.
Dopo una verifica il codice OU verrà autorizzato e potrà essere applicato dal mese in cui la mamma rientrerà al lavoro e al massimo per 12 mesi.
Fonti: Ansa e INPS