In Italia, in questi ultimi anni, si sta registrando un dato allarmante legato ai rapporti coniugali: 1 matrimonio su 3 fallisce ed i motivi possono essere molteplici.
Cosa succede quando dall’unione della coppia sono anche nati uno o più figli? Con quale frequenza l’altro genitore (ovvero quello che non convive, in base alla decisione Giudice, con il figlio), generalmente il padre, può fare visita al figlio?
Che cosa è il diritto di visita
Per diritto di visita si intende appunto la modalità con cui ciascuno dei genitori può incontrare il proprio figlio. Con il “diritto di visita” vengono stabiliti i giorni e i momenti che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori dopo la loro separazione, alla luce appunto del regime di affidamento stabilito dal Tribunale.
Il diritto di visita è legislativamente tutelato dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 la quale garantisce il diritto di visita di un genitore (madre o padre) al proprio figli. Tale normativa italiana trova fondamento nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Diritto di visita: modalità e tempi di permanenza
Al fine di regolare al meglio il diritto di visita di uno dei genitori viene fissato, in sede di separazione, un Calendario, il cui rispetto risulta di fondamentale importanza, volto a regolamentare gli incontri con la prole, sia con riferimento alle modalità sia in relazione ai tempi di permanenza presso l’uno o l’altro coniuge.
Risulta imprescindibile e necessario che gli incontri e gli impegni presi, da entrambe le parti, siano precisi e soprattutto rispettosi delle esigenze concrete dei soggetti coinvolti, nonché che questi vengano osservati “alla lettera” da ciascuno dei genitori per evitare la nascita di discussioni e malumori.
Diritto di visita: conseguenze legali per chi impedisce di esercitarlo
A volte purtroppo capita che uno dei due genitori manchi di rispettare le modalità e i tempi di visita stabiliti per la visita al figlio. In questo caso, salvo che si tratti di episodi isolati, uno dei due ex coniugi potrà rivolgersi al Giudice facendo presente il comportamento ostativo dell’ex partner e chiedendo, nel contempo, che vengano riviste le condizioni di separazione. In tale sede potrà essere valutata anche la possibilità di modificare il regime dell’affidamento e, nei casi più estremi e qualora ne sussistano i presupposti, dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale.
Tale ipotesi è prevista anche quando il genitore “non collocatario” dimostri costante disinteresse nel coltivare il rapporto con il figlio
Tenere una condotta che impedisca all’altro genitore di esercitare il diritto di visita e quindi trascurare il rapporto con il proprio figlio, oltre ad avere conseguenze dal punto di vista legale potrebbe avere anche ripercussioni sulla sfera personale del bambino, incidendo in maniera negativa sul suo benessere psico-fisico.
Articolo a cura dell’Avvocato Laura Citroni, autrice anche di un e-book su unioni civili e convivenze di fatto. Nel corso della sua carriera professionale, ha collaborato con primari studi legali. Ha svolto e svolge tuttora attività di assistenza a privati, società e gruppi societari sia in ambito stragiudiziale (consulenza, pareristica, contratti) che in tutte le fasi del contenzioso civile, ivi comprese le esecuzioni, le procedure concorsuali ed il recupero crediti. E’ autrice di numerosi articoli. Attualmente collabora con diverse riviste ed è attiva su numerosi blog (tra cui quello dello Studio www.slcx.it/blog) per i quali pubblica articoli a carattere giuridico. Il suo e-book “Questioni di Famiglia” é in vendita on-line, anche in versione cartacea.