La normativa sul congedo parentale è stata aggiornata nelle scorse settimane per favorire ed incentivare la conciliazione vita – lavoro.

Le novità, in vigore dallo scorso 13 agosto riguardano sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi.

Lavoratori dipendenti

Per i dipendenti i mesi di congedo parentale indennizzati salgono da sei a nove.

Si possono utilizzare fino ai 12 anni del figlio, non fino ai 6 (attualmente si può ricevere un’indennità fino al sesto anno di vita del figlio, pari al 30% della retribuzione fino a un massimo di sei mesi dei genitori insieme).

Non cambia l’importo, ma spettano tre mesi,  non trasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi più altri tre, trasferibili tra genitori e fruibili in alternativa tra loro.

Il congedo si estende fino a 11 mesi per il genitore solo.

Lavoratori autonomi

Per autonomi e professionisti viene esteso il diritto all’indennità giornaliera nel caso di gravidanza a rischio anche fino a due mesi prima del parto.

Adesso hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo che va da due mesi antecedenti ai tre mesi successivi alla data del parto.

Il valore è l’80% dei cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato al fisco per le professioniste e l’80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli alle lavoratrici autonome.

Le novità per il congedo del papà

Diventa strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni.

Il padre li può utilizzare tra i due mesi precedenti al parto fino ai cinque successivi. Vale anche per affido o adozione.

Se ci sono gemelli il congedo è di 20 giorni.

I giorni non sono frazionabili a ore e possono essere utilizzati anche in maniera non continuativa. Resta e non è sostituibile a questo il congedo di paternità alternativo, fruibile in casi gravi di morte, infermità o abbandono del figlio da parte della madre.

Sono state stabilite sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. Quelli che lo faranno utilizzare potranno ottenere la certificazione della parità di genere. Vantaggi arrivano per i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per dare la priorità di accesso allo smart working a lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite anagrafico in caso di disabilità.

Congedo parentale: l’indennità corrisposta

Come anticipato, i periodi indennizzabili sono coperti con una prestazione (anticipata in busta paga dal datore di lavoro) a carico dell’INPS.
Quest’ultima è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata prendendo a riferimento il periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche in maniera frazionata.
I contratti collettivi nazionali di lavoro possono eventualmente prevedere un’integrazione dell’indennità INPS, in capo al datore di lavoro.

Come fare la domanda

Per aver diritto ai periodi di congedo parentale è necessario presentare apposita domanda all’INPS, collegandosi al sito ed essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgersi ad enti di patronato ed intermediari dell’Istituto.

Le novità normative introdotte dal Decreto numero 105 hanno reso necessario un aggiornamento delle piattaforme online per la presentazione delle domande di congedo parentale. Pertanto, rende noto l’INPS con il Messaggio numero 3066, in attesa delle implementazioni informatiche, dal 13 agosto 2022 sarà comunque possibile fruire dei congedi:

  • Presentando apposita richiesta al proprio datore di lavoro;
  • Regolarizzando successivamente il godimento dei congedi, mediante presentazione telematica della domanda all’INPS.